Informazioni sulla firma digitale.

La firma elettronica è stata introdotta nella normativa europea dalla Direttiva 1999/93/CE. La validità e l'utlilizzo della firma elettronica nell'ordinamento italiano sono disciplinate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il cosiddetto "Codice dell'amministrazione digitale", modificato dal D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Un documento con firma digitale consente di risalire con certezza all'identità del firmatario, e consente di riconoscere se il documento stesso è stato modificato o meno dopo l'apposizione della firma. La firma digitale può essere apposta solo utilizzando un dispositivo (smartcard o "chiavetta" USB) rilasciato da appositi enti certificatori, i quali accertano l'identità del richiedente prima di consegnargli la carta. Presso il CNIPA (www.cnipa.gov.it) è stato istituito il registro dei certificatori italiani autorizzati a rilasciare i dispositivi per la firma digitale.

La firma digitale in formato p7m consente di firmare qualunque tipo di file (rtf, doc, tiff, xls, pdf, ecc.). Durante l'apposizione della firma il file viene "incapsulato" in una "busta crittografica", e il risultato è un nuovo file, con estensione .p7m. L'dentità del firmatario e la validità della firma apposta nel file p7m possono essere verificate con i sw forniti dagli enti di certificazione, oppure mediante servizi on-line (p. es. http://ca.notariato.it/). Con questi stessi strumenti, dalla "capsula" p7m può essere estratto il file ivi contenuto, che tornerà ad essere nel formato originario, non più dotato di firma e quindi visualizzabile e modificabile con l'applicazione utilizzata per crearlo.

La firma digitale in formato pdf è applicabile ai soli files pdf. In questo caso non viene effettuato un "incapsulamento" ma la firma viene inserita direttamente all'interno del file, che quindi rimane in formato pdf e può essere aperto e visualizzato direttamente con una applicazione che gestisca i files pdf. La verifica della firma può essere effettuata mediante il sw Adobe Reader o mediante altri sw dotati di funzionalità analoghe.

E' bene ricordare che, in entrambi i casi, il documento originale, contenente la firma, è quello informatico, e non esiste un originale firmato con la penna. La riproduzione a stampa del file è quindi da considerarsi una copia, ovvero mera "riproduzione meccanica" dell'originale avente lo stesso valore di una fotocopia cartacea di un documento originale cartaceo.