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Acque destinate al consumo umano: nuovo decreto legislativo correttivo

E’ stato pubblicato (GU n. 153 del 4 luglio scorso) il D.Lgs. 102/2025 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, che cambia l’attuale disciplina della materia, introducendo disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 18/2023, attuativo della Direttiva UE 2020/2184.

Materiali e prodotti a contatto con le acque

Tra le novità riguardanti le valutazioni della conformità, è stato aggiornato l’art. 10 del D.Lgs. 18/2023, relativo ai “materiali di cui sono costituiti i prodotti destinati a essere utilizzati in impianti nuovi, o in caso di riparazione o di totale o parziale sostituzione in impianti esistenti, per il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio, l'adduzione o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano e che possono, in ogni modo, entrare a contatto con tali acque”.

Le modifiche – che tengono conto degli atti implementativi della Commissione adottati nel 2024 – specificano che, nella fabbricazione dei materiali o prodotti citati, a decorrere dal 31 dicembre 2026, dovranno essere utilizzate sostanze di partenza, composizioni e costituenti presenti negli elenchi positivi europei di cui alla Decisione di esecuzione UE 2024/367 della Commissione.

Tra le altre novità, si specifica che:

  • Tali sostanze devono essere testate e approvate secondo le metodologie di prova e di accettazione previste dalla Decisione di esecuzione UE 2024/365 della Commissione.
  • Per testare e approvare i materiali finali di cui sono composti i prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano, si utilizzano le procedure e i metodi di cui alla Decisione di esecuzione UE 2024/368 della Commissione.
  • La valutazione della conformità dei prodotti e la designazione e notifica degli organismi di valutazione della conformità coinvolti, sono disciplinate dal Regolamento delegato UE 2024/370, che prescrive l’obbligo di accreditamento ai sensi della EN ISO/IEC 17065:2017.
  • I prodotti valutati conformi dovranno recare una marcatura ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile, secondo le specifiche armonizzate previste dal Regolamento delegato UE 2024/371.

Fino alla data di entrata in vigore (31 dicembre 2026), si applicano le disposizioni nazionali stabilite nel decreto del Ministro della Salute 6 aprile 2004, n. 174, purché siano rispettati i parametri previsti ai commi 10 e 11.

Per attuare le disposizioni, viene istituito il "Sistema nazionale di valutazione della conformità dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano", costituito da:

  1. a) Ministero della Salute, attraverso l'ufficio tecnico competente per la qualità delle acque destinate al consumo umano e avvalendosi del CeNSiA per le attività di supporto tecnico-scientifico, con funzioni di indirizzo sanitario e coordinamento, nonché compiti di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità accreditati, ai fini della notifica.
  2. b) Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con funzioni di autorità di notifica nazionale.
  3. c) Ente unico nazionale di accreditamento, Accredia, con funzioni di valutazione e accreditamento degli organismi di valutazione della conformità dei prodotti a contatto con le acque destinate al consumo umano (di cui all’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 18/2023), nonché di vigilanza sugli organismi notificati.
  4. d) Organismi notificati, con funzioni di valutazione della conformità dei summenzionati prodotti.

ReMaF utilizzati negli impianti delle acque

Il D.Lgs. 102/2025sulle acque destinate al consumo umano aggiorna anche l’art. 11 del precedente D.Lgs. 18/2023, riguardo ai reagenti chimici e materiali filtranti attivi e passivi che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano (ReMaF) e sono utilizzati negli impianti per il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio, l'adduzione e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano.

Il nuovo decreto conferma il ruolo degli organismi accreditati, chiarendo che, a partire dal 12 gennaio 2036, i ReMaF dovranno essere autorizzati dal CeNSiA, previa verifica della conformità svolta da un organismo di certificazione accreditato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 da un Ente di accreditamento designato ai sensi del Regolamento CE 765/2008. L'intero processo di certificazione dovrà concludersi entro 120 giorni dalla data di convalida della domanda di certificazione.

In particolare, l’organismo dovrà eseguire la valutazione di conformità dei ReMaF, assicurando l'ispezione periodica degli impianti produttivi, procedendo al prelievo dei campioni da sottoporre ad analisi.

Per la certificazione dei ReMaF, l’organismo dovrà affidare l'esecuzione delle analisi a un laboratorio di prova accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da un Ente firmatario degli accordi multilaterali IAF (International Accreditation Forum) e ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

Considerata la numerosità delle prove coinvolte e la possibilità che non vi siano laboratori accreditati per tutte le prove richieste, l'organismo di certificazione può ricorrere a laboratori non accreditati, che attestino la propria competenza e conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025, riservandosi di effettuare specifici accertamenti e verifiche, laddove necessario.

Come nel precedente decreto, i ReMaF autorizzati devono essere registrati nella “Banca dati ReMaF”.

Ciascun lotto di ReMaF immesso sul mercato nazionale, infine, deve essere accompagnato da una dichiarazione di conformità ai requisiti fissati dall’art. 11 del decreto, predisposta da personale qualificato, in accordo ai requisiti minimi riportati nell'allegato IX, sezione H;). Questa attività prevede il coinvolgimento di un laboratorio accreditato.

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