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CAM relativi al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani

E’ stato pubblicato (GU n. 92 del 19 aprile scorso) il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 aprile 2025, che riguarda i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani. Il provvedimento entra in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta.

Le valutazioni della conformità accreditate avranno un ruolo chiave nel dimostrare la conformità a diversi requisiti previsti dal Decreto.

In primo luogo, il provvedimento ricorda come l’Allegato II.8 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) preveda la possibilità, per le stazioni appaltanti, di richiedere agli operatori economici relazioni di prova o certificazioni rilasciate da organismi accreditati.

Si specifica che per “organismo di valutazione della conformità” si intende un “organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del Regolamento CE 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa dell’Unione europea di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso Regolamento CE 765/2008. Nei casi non coperti da normativa dell’Unione europea di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore”.

Clausole contrattuali

Entrando nel merito dei singoli CAM, nelle clausole contrattuali si richiede un rapporto di prova rilasciato da laboratori accreditati ai sensi della UNI CEI EN/ISO IEC 17025 con riferimento all’affidamento dei servizi di:

  • raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, per dimostrare la conformità di prodotti detergenti e/o oli lubrificanti agli specifici requisiti previsti nei paragrafi 2.1.12- 2.1.13- 2.1.14.
  • pulizia e spazzamento, per attestare la conformità ai requisiti di detergenti e oli lubrificanti previsti ai paragrafi 3.1.7- 3.1.8- 3.1.9.

In entrambe le sezioni è inoltre inserito un punteggio aggiuntivo per gli operatori che, su richiesta della stazione appaltante, siano in possesso di un sistema di gestione certificato ai sensi della UNI EN ISO 14001 o aderiscano all’EMAS (par. 2.2.1 e 3.2.1), o di altro mezzo di prova equivalente.

Fornitura, leasing, locazione

Le valutazione di conformità accreditate sono presenti anche nella sezione relativa “alla fornitura, leasing, locazione e noleggio di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale”.

In particolare, il paragrafo 5.3.5 prevede un punteggio premiante per l’abbattimento delle polveri sottili, chiedendo all’offerente la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato.

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